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NEWS ed ATTIVITÀ

ESENZIONE ACCISE GAS PER USO INDUSTRIALE

Scopri come avere una riduzione in bolletta o il rimborso se hai pagato indebitamente.
Numerose le attività commerciali che utilizzano gas naturale e che potrebbero pagare le accise con aliquota ridotta. La possibilità di avere una significativa riduzione dei costi in bolletta è concreta e semplice.
Il Testo Unico delle Accise (D.Lgs. n. 504/1995) prevede importanti agevolazioni per chi fa un uso in senso “industriale” (ossia, in concreto, per espletare la propria attività) del gas naturale.
Difatti, il Decreto stabilisce (art. 26) che il gas naturale consumato per usi industriali (distinti dagli “usi civili”, per i quali vige la tassazione ordinaria) è soggetto ad un’aliquota ridotta, ripartita in appositi scaglioni diversamente attivabili in base all’effettivo consumo da parte dell’utilizzatore.
La convenienza per il consumatore finale a beneficiare di simili agevolazioni è di tutta evidenza
Basti considerare che le accise (sommate alle altre voci d’imposta, ossia l’IVA e l’addizionale regionale) rappresentano oltre il 30% dell’intero importo della fattura periodica.
 
CHI PUÒ’ GODERE DELLE AGEVOLAZIONI.
Per “usi industriali” vanno allora intesi gli impieghi di gas naturale destinati alla combustione nell’ambito di:
– attività industriali produttive di beni e servizi;
– attività artigianali ed agricole
– settore alberghiero
– distribuzione commerciale (ivi comprese le attività di commercio all’ingrosso, intermediazione commerciale non direttamente connesse alla vendita  al consumatore finale, di somministrazione di cibi e/o bevande, commercio elettronico, secondo un’interpretazione estensiva delle nozioni di “distribuzione commerciale” ed “uso industriale”, assai favorevole per l’utente finale)
–  esercizi di ristorazione
– impianti sportivi adibiti esclusivamente ad attività dilettantistiche e gestiti senza fini di lucro
– nonché gli impieghi del gas naturale, destinato alla combustione, nelle attività ricettive svolte da istituzioni finalizzate all’assistenza dei disabili, degli orfani, degli anziani e degli indigenti, anche quando non è previsto lo scopo di lucro.
Come si vede, la gamma di attività prevista dalla legge è davvero ampia, ed il risultato è che numerosissimi esercizi imprenditoriali sul territorio nazionale possono beneficiare delle riduzioni fiscali sulle accise. Un numero che è destinato a crescere esponenzialmente se soltanto il pubblico degli utilizzatori finali prendesse definitivamente contezza dell’esistenza di tali agevolazioni e della reale e concreta possibilità di goderne.
COSA FARE PER USUFRUIRE DELLA RIDUZIONE.
Trattandosi di un’agevolazione tributaria, il godimento è subordinato alla dimostrazione della sussistenza dei relativi presupposti da parte del soggetto interessato. È onere del beneficiario della fornitura, quindi, provvedere a presentare all’operatore apposita richiesta di applicazione delle agevolazioni sopra menzionate all’interno della bolletta.
A livello pratico, è sufficiente inoltrare l’istanza di applicazione dell’agevolazione mediante gli appositi form online che ogni operatore energetico è tenuto a mettere a disposizione degli utenti, da compilare e successivamente inviare unitamente all’ulteriore documentazione da allegare all’istanza (ed analiticamente indicata dall’operatore negli stessi form).
Dal momento dell’avvenuto invio, inizia a decorrere la vigenza dell’agevolazione in favore del richiedente.
In seguito all’inoltro all’azienda erogatrice, sarà cura ed onere di quest’ultima provvedere alla trasmissione della richiesta all’Ufficio dell’Agenzia delle Dogane territorialmente competente, che potrà procedere agli opportuni riscontri sulla veridicità della dichiarazione stessa.
L’istanza in parola ha valenza di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, ed è espressamente prescritta per lo scopo in argomento da un’apposita circolare dell’Agenzia (n. 64 del 3/4/2000).
In ogni caso, in via preventiva e al fine di evitare conseguenze pregiudizievoli per l’Azienda, è consigliabile portare a conoscenza il proprio soggetto erogatore dell’appartenenza alle categorie agevolate sin dal momento dell’attivazione della propria utenza, in modo da ricevere già dall’invio della prima bolletta una fattura al netto delle agevolazioni spettanti.
COME AGIRE IN CASO DI PAGAMENTO INDEBITO DELL’IMPOSTA.
Tuttavia, uno dei più frequenti elementi ostativi per l’effettivo godimento di un vero e proprio diritto attribuito per legge a chi ne possegga i requisiti (oltre all’informazione incompleta del pubblico) è senz’altro costituito dagli usuali comportamenti illeciti dei fornitori energetici, i quali, in specie, non comunicano all’Amministrazione competente in materia di accise (l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli) la richiesta di adesione all’agevolazione del proprio cliente, con il risultato di vedersi egualmente recapitare una fattura comprensiva dell’importo integrale dell’imposta.
In tal caso, avendo inoltrato la richiesta di applicazione della riduzione alla propria azienda erogatrice, l’utente si è già espressamente valso della facoltà di godere dei benefici fiscali in argomento, così azionando il proprio diritto a vedersi riconosciuta in bolletta la riduzione dell’accisa come prescritto dal Testo Unico. Diritto del quale, però, non potrà realmente godere per via dell’illecito agire del proprio fornitore.
L’utente che abbia inconsapevolmente pagato una fattura comprensiva di un’accisa indebitamente maggiorata deve inoltrare apposita ed espressa istanza di rimborso alla competente autorità amministrativa di settore che, come sopra accennato, è l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, entro il perentorio termine decadenziale di DUE ANNI, decorrente a partire dalla data dell’effettuato pagamento dell’indebito.
Cristallino è, sul punto, il Testo Unico: “L’accisa è rimborsata quando risulta indebitamente pagata. […] Il rimborso deve essere richiesto, a pena di decadenza, entro due anni dalla data del pagamento” (art. 14, d.lgs. n. 504/1995). Le concrete modalità di espletamento dei rimborsi in materia di accise sono, poi, analiticamente indicate dall’art. 6, d.lgs. n. 689/1996 (cui si fa diretto rinvio).
 
COSA FARE.
Se la Società fornitrice del servizio NON ha applicato la tassazione agevolata o richiede all’utente il rimborso di percentuali d’accisa precedentemente non versate in quanto agevolate, entro 2 anni dalla richiesta puoi rivolgerti alle sedi A.E.C.I. Lecce tramite i seguenti riferimenti:
– telefono: 0836 19 55 901 
– e-mail: lecce@euroconsumatori.eu

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